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Sez. 1, Sentenza n. 4314 del 28/04/1998 (Rv. 514937 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE | Effetti - Sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 1998-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514937-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE

La domanda di revocazione sospende, ai sensi del quarto comma dell'art. 398 cod. proc. civ., il termine per proporre ricorso per cassazione, sino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione; tuttavia, tale sospensione non opera quando la revocazione sia stata proposta contro una sentenza già coperta dal giudicato, come è desumibile dal combinato disposto degli artt. 395, 396, 398 cod. proc. civ. e dall'ovvia esigenza di non consentire, mediante uno strumento certamente irrituale e comunque inammissibile, il ricorso per cassazione contro sentenze ormai coperte dal giudicato, così vanificando la decadenza verificatasi per l'inosservanza dei termini perentori degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)