diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 251 del 25/03/1988 (Rv. 458299 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - FATTO O DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA ISTANZA - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA RELATIVA - SOSPENSIONE DEL TERMINE PER IL RICORSO CONTRO LA SENTENZA REVOCANDA.*
Stato
decisa il 1988-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458299-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - FATTO O DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA ISTANZA - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA RELATIVA - SOSPENSIONE DEL TERMINE PER IL RICORSO CONTRO LA SENTENZA REVOCANDA.*

La Cassazione con rinvio della sentenza con la quale il giudice del merito abbia respinto o dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione di propria precedente pronuncia ripristina la situazione prevista dall'art. 398 ultimo comma cod. proc. civ., cioè la pendenza di un giudizio di revocazione non ancora deciso e pertanto rivive la causa di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza revocanda o del relativo procedimento già instaurato sino alla comunicazione della nuova sentenza emessa dal giudice di rinvio. (V 1637/78, mass n 391027; (Conf 385/85, mass n 438590; (Conf 5918/79, mass n 402592).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)