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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023 (Rv. 667829 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Parvenza di fondatezza della domanda - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667829-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)