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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019 (Rv. 653625 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653625-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di una lavoratrice agricola, risultata vittoriosa in primo grado - aveva giustificato la compensazione delle spese di lite attribuendo erroneamente rilievo al fatto che il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS era dipeso dagli esiti dell'accertamento effettuato in sede amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)