diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2817 del 30/11/1966 (Rv. 325371 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA NEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.*
Stato
decisa il 1966-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325371-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA NEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.*

La sospensione dei termini processuali disposta per il periodo feriale (dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno) dalla legge 14 gennaio 1965, n 818, non poteva operare, nel primo anno di applicazione della legge, se non dal 4 agosto 1965, data della sua entrata in vigore, essendo stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio precedente.*

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1965 num. 818, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)