Sez. 2, Sentenza n. 170 del 18/01/1967 (Rv. 325885 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965.*
La sospensione dei termini processuali disposta per il periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno) dalla legge 14 gennaio 1965 n. 818 non poteva operare, nel primo anno di applicazione della legge, se non dal 4 agosto 1965, data della sua entrata in vigore, (essendo stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio precedente). (conforme alle sentenze n. 1869-66, massima n. 323643 1871-66, massima n. 323646 e 2817-66, massima n. 325371).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)