diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10069 del 08/02/2002 Ud. (dep. 11/03/2002) Rv. 221532 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa - Potere del giudice di cognizione di disporla d'ufficio, senza una specifica richiesta del pubblico ministero - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221532-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca facoltativa può essere disposta anche d'ufficio, e quindi senza alcuna specifica richiesta del pubblico ministero d'udienza, dal giudice di cognizione di primo grado il quale, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna, può ben applicare le eventuali misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 205, comma 1 e 236, comma 2, cod. pen. nonché degli art. 530, comma 4 e 533, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di pronunzie necessariamente conseguenziali al principale thema decidendum riguardante l'imputazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)