Sez. 6, Sentenza n. 1579 del 24/04/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 211712 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Competenza - Confisca facoltativa - Competenza esclusiva del giudice di cognizione - Sussistenza - Competenza del giudice dell'esecuzione - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Il provvedimento con il quale il giudice della esecuzione, richiesto di decidere sulla revoca di un sequestro conservativo, accoglie tale domanda, ma contestualmente dispone la confisca ex art. 240, comma primo, cod. pen., delle cose sequestrate, costituisce atto abnorme, e ciò non solo perché al giudice della esecuzione è inibito di disporre la confisca nei casi in cui questa è facoltativa, e perché la confisca è adottabile solo in relazione a cose sottoposte a sequestro probatorio o a sequestro preventivo, ma, ancor prima, perché, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, il giudice della esecuzione esercita la sua funzione su domanda di parte, non potendo provvedere d'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 323 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)