diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 25/03/1998 (Rv. 513963 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Punto decisivo della controversia - Esame di documenti - Conclusioni contrarie al contenuto storico dei documenti esaminati - Conseguenze - Cassazione della sentenza - Necessità - Fattispecie in materia societaria.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513963-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza, una argomentazione utilizzata con carattere di decisività che risulti, peraltro, del tutto contrastante con il contenuto documentale di un atto del processo (per effetto di una erronea lettura del documento stesso) è destinata, inevitabilmente, a cadere, ribaltando, conseguentemente, tutto l'"iter" motivazionale seguito dal giudice di merito, così che la Corte di Cassazione, nel prendere cognizione del documento sì come riportato nelle allegazioni al ricorso (o allo stesso controricorso), non può' che annullare la sentenza, segnalando al giudice del rinvio la necessità di una nuova valutazione, eventualmente alla stregua di ulteriori elementi di fatto in precedenza non sufficientemente considerati, che tenga conto dell'errore così evidenziato. (Nella specie, una società per azioni aveva convenuto in giudizio la S.r.l. A, chiedendone la condanna al pagamento di una somma già dovutale, in forza di sentenza, dalla S.r.l. B, della quale la prima era socia in ragione del 99, 9 per cento, restando il residuo 1 per cento del capitale sociale di pertinenza di una persona fisica, a sua volta titolare del 33 per cento del capitale sociale della S.r.l. A, che aveva, poi, ceduto tale sua partecipazione alla società B ad altra persona fisica, amministratrice, a sua volta, della S.r.l. A: la creditrice invocava, nella specie, la configurabilità dell'ipotesi dell'azionista unico, ex art. 2363 c.c., stante l'irrisorietà della partecipazione del nuovo socio persona fisica al capitale della società B. Pur risultando documentalmente, dagli atti del processo, che la persona fisica acquirente della quota minoritaria della S.r.l. B era, al pari del suo dante causa, titolare, a sua volta, di una quota di minoranza della società A, la Corte di merito ribaltava tale circostanza storica in sede di motivazione, affermando che "non risultava provata la posizione di socio di minoranza nella società A dell'acquirente della quota di minoranza della S.r.l. B", accogliendo, per l'effetto, l'istanza attrice, per essere, nella specie, "provata la commistione di interessi" tra i soci della S.r.l. B, "diversamente da quanto avveniva con il precedente assetto societario, nel quale la persona fisica rivestiva la doppia qualità di socio di minoranza di entrambe le S.r.l.". La S.C., nell'annullare la sentenza, ha esposto il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)