Sez. 1, Sentenza n. 6934 del 25/11/1986 (Rv. 449043 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ONERE DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DELL'INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO SOTTO TUTTI I POSSIBILI PROFILI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE NEL CASO DI CONTESTAZIONE IN BASE AL SOLO CRITERIO DEL FORO GENERALE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO SECONDO I FORI ALTERNATIVI EX ART. 20 COD. PROC. CIV..*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ONERE DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DELL'INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO SOTTO TUTTI I POSSIBILI PROFILI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE NEL CASO DI CONTESTAZIONE IN BASE AL SOLO CRITERIO DEL FORO GENERALE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO SECONDO I FORI ALTERNATIVI EX ART. 20 COD. PROC. CIV..*
In tema di Competenza territoriale derogabile, se la causa è relativa a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza deve concernere tutti i concorrenti criteri di collegamento di cui agli artt. 18 (o 19) e 20 cod. proc. civ. ed essere formulata con l'indicazione dei giudici competenti in relazione a ciascuno dei criteri stessi. Conseguentemente l'eccezione di incompetenza territoriale ove formulata con indicazione del solo giudice competente in base al criterio del foro generale della persona fisica (o giuridica) e non anche di quelli dei luoghi in cui era sorta o doveva eseguirsi la prestazione, comporta il radicarsi della Competenza del giudice adito con riguardo ai detti fori alternativi. (Conf 4538/85, mass n 441997; (Conf 847/85, mass n 439029; (Conf 1164/83, mass n 425947).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)