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Sez. 5, Sentenza n. 5275 del 17/02/2022 (Rv. 664200 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di partecipazioni sociali a prezzo vile - Somme percepite a titolo di risarcimento del danno - Tassabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664200-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Il risarcimento del danno conseguente alla cessione di azioni a prezzo vile, a causa della condotta degli altri soci connotata da abuso di maggioranza, in violazione dell'art. 1375 c.c., come accertata dal giudice civile con sentenza definitiva, può costituire plusvalenza ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, assoggettabile a tassazione, esclusivamente nell'ipotesi in cui tale cessione, a prescindere dalla situazione soggettiva del disponente, in termini di volontarietà o meno del compimento dell'atto, sia qualificabile come lucro cessante, e quindi, come voce sostitutiva di reddito, restando invece esente in caso di configurabilità del risarcimento come mero danno emergente.

Cod. Civ. art. 1375, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)