Sez. 5 - , Ordinanza n. 5108 del 21/02/2019 (Rv. 652645 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | IRPEF - Redditi da lavoro dipendente - Somme percepite a titolo di risarcimento del danno - Tassabilità - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., annullando la decisione impugnata, ha rigettato il ricorso del contribuente cui era stato riconosciuto un risarcimento, a seguito di licenziamento illegittimo, per mancato godimento della pensione di vecchiaia).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)