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Sez. L, Sentenza n. 17447 del 31/07/2014 (Rv. 631910 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi per assunzioni effettuate da imprese opeanti nei territori del Mezzoggiorno - Beneficiari - Imprese operanti nel comune di Roma - Esclusione - Imprese operanti nei Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631910-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di sgravi contributivi, l'art. 8, comma 9, ultima parte, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ove stabilisce che non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi "nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218" - non si estende, in quanto norma di stretta interpretazione, anche alle imprese operanti nelle aree svantaggiate del Centro-Nord, come individuate, anno per anno, con decreto del Ministero del Lavoro, nel cui novero il d.m. 25 luglio 1997 ha compreso anche Roma, mentre è sicuramente applicabile alle imprese operanti nei "comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina", poichè espressamente contemplati dall'art. 1 del d.P.R. n. 218 del 1978.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 9 com. 8, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1, DM Lavoro e previdenza sociale 25/07/1997

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)