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Sez. L, Sentenza n. 12787 del 09/07/2004 (Rv. 574436 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Termine finale per la concessione degli sgravi degli oneri sociali a favore delle aziende operanti nella provincia di Ascoli Piceno - art.2, comma terzo, decreto-legge n.258 del 1988, convertito, con modificazioni, in legge n. 337 del 1998 - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574436-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'art.2, comma terzo del d.l. 11 luglio 1988, n.258, convertito, con modificazioni, con legge 5 agosto 1988, n.337, ha ristretto territorialmente i benefici previsti dagli artt.59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del d.p.r.6 marzo 1978, n.218, escludendo definitivamente, dopo il 31dicembre 1990, le province di Ascoli Piceno e Roma. A nulla rileva, pertanto, che l'art.5 della legge n.510 del 1996, di conversione del d.l.n.608 del 1996, abbia dettato una particolare disciplina in materia di contratti di riallineamento e di regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone indicate nell'art. 92, par. 3 lett. a) della legge n.1203 del 1957 di ratifica ed esecuzione del trattato istitutivo della Commissione europea, posto che la citata decisione della Commissione CEE/88/318 ha rilevato che per talune province nelle quali erano previsti gli aiuti di cui alla legge n.64 del 1986 e al d.p.r. n.218 del 1978, ai sensi dell'art. 92 ult.cit., secondo i dati per il 1985, non erano più sussistenti le condizioni per l'applicazione di detto articolo 92 e il legislatore, per quei territori, ha conseguentemente stabilito, con il citato art. 2, la data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza dei benefici ivi indicati.(Nella specie la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla sanatoria concessa dall'art. 5, comma 2, del d.l. n.519 del 1996, convertito nella legge n.608 del 1996, per le pendenze contributive e per sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali, senza tener conto del fatto che il citato art.2, comma 3, del d.l. n.258 del 1988 fissava come termine finale per la concessione degli sgravi degli oneri sociali a favore delle aziende operanti nella provincia di Ascoli Piceno, la data del 31 dicembre 1990).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1988 num. 258 art. 2 com. 3, Legge 05/08/1988 num. 337, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 63, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 69, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 70, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 102, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Decreto Legge 01/10/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)