Sez. 3, Sentenza n. 5335 del 22/10/1984 (Rv. 437054 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - CANONI CORRISPOSTI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - MISURA - LIMITI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAGLI ARTT. 8 E 15 DELLA PREDETTA LEGGE - EFFICACIA RETROATTIVA - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - CANONI CORRISPOSTI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - MISURA - LIMITI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAGLI ARTT. 8 E 15 DELLA PREDETTA LEGGE - EFFICACIA RETROATTIVA - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO.*
In tema di affitto di fondi rustici, i canoni corrisposti fino all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, seppure considerati pagati in via provvisoria e salvo conguaglio per effetto dell'art. 1 della legge 10 maggio 1978 n. 176, non potevano superare la misura stabilita sulla base delle tabelle di cui alla legge 10 dicembre 1973 n. 814 o in caso di tabelle non determinate, annullate o scadute - quella corrispondente a 55 volte il reddito domenicale. Tale situazione è stata superata dalla normativa di cui agli artt. 8 e 15 della richiamata legge n. 203 del 1982 alla quale va riconosciuta efficacia retroattiva con immediata applicazione ai giudizi in corso, senza che possa ravvisarsi elemento ostativo nel disposto dell'art. 53 nella parte in cui dichiara, in via generale, inapplicabili le nuove Disposizioni alle controversie definite con sentenza già esecutiva. (V 478/83, mass n 425285).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)