Sez. 3, Sentenza n. 478 del 18/01/1983 (Rv. 425285 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PENDENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PENDENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
In tema di affitto di fondi rustici, nelle controversie pendenti sulla Determinazione del canone deve applicarsi la normativa di cui agli artt. 8 e 15 della legge 3 maggio 1982 n. 203, alla quale, in quanto diretta a sostituire la regolamentazione provvisoria dettata in materia dall'art. 1 della legge 10 maggio 1978 n. 176 - che conferisce consistenza di acconti ai canoni corrisposti nella misura fissata dalla legge 10 dicembre 1973 n. 814, salvo conguaglio dopo l'emanazione di nuove norme sostitutive delle Disposizioni di tale ultima legge dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 - deve riconoscersi efficacia retroattiva, con conseguente immediata applicazione nei giudizi in corso, senza che a ciò osti l'avvenuta emanazione di sentenza esecutiva.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)