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Sez. 1, Sentenza n. 15564 del 24/07/2015 (Rv. 636198 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Ordinanza di vendita - Reclamo - Termine - Decorrenza - Dalla effettiva conoscenza del provvedimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636198-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il termine per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di vendita immobiliare decorre dall'effettiva conoscenza dell'avvenuta emissione dell'ordinanza medesima e non dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, atteso che la formale comunicazione risponde alla specifica e diversa finalità di consentire al vecchio creditore di intervenire, facendo valere le proprie ragioni ed assicurandosi la realizzazione di un prezzo adeguato. (Fattispecie non ricadente nella vigenza dell'art. 26 l.fall., come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 5 del 2006).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)