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Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 12/05/2010 (Rv. 613225 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Ordinanza di vendita - Reclamo - Termine - Decorrenza - Dalla effettiva conoscenza del provvedimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613225-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il termine per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di vendita immobiliare decorre dall'effettiva conoscenza dell'avvenuta emissione dell'ordinanza medesima e non dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, atteso che la formale comunicazione risponde ad una specifica e diversa finalità, che è quella di consentire al vecchio creditore di intervenire, facendo valere le proprie ragioni ed assicurandosi la realizzazione di un prezzo adeguato. (Fattispecie non ricadente nella vigenza dell'art. 26 legge fall., come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)