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Sez. L, Sentenza n. 516 del 19/01/1983 (Rv. 425306 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE - LIQUIDAZIONE -PRINCIPI SULLA MORA DELLA P.A. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425306-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE - LIQUIDAZIONE -PRINCIPI SULLA MORA DELLA P.A. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

La procedura di liquidazione dell'indennità di cessazione del servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento dell'indennità, in relazione alla quale, pertanto, esclusa l'applicabilità a tale istituto del principio circa gli interessi dovuti dall'e.N.P.a.S. sull'indennità di buonuscita (art. 26 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032), il diritto dell'iscritto a percepire interessi moratori è configurabile solo dal momento in cui detta procedura sia stata esaurita, ferma l'applicabilità dei principi sulla responsabilità per risarcimento del danno solo quando emergano ingiustificati ritardi nell'espletamento della procedura stessa. (Conf 1347/79, mass n 397621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)