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Sez. L, Sentenza n. 1347 del 03/03/1979 (Rv. 397621 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - IN GENERE - PRINCIPI SULLA MORA DELLO STATO - APPLICABILITA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397621-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - IN GENERE - PRINCIPI SULLA MORA DELLO STATO - APPLICABILITA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE.*

Il principio secondo il quale la pubblica amministrazione non puo considerarsi in mora per il pagamento di quanto e da essa dovuto, sino a quando non abbia espletato tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge sulla contabilita generale dello stato, e applicabile oltre che allo stato e a quegli enti pubblici ai quali per legge e estesa quella normativa, anche alla liquidazione dell'indennita a carico del fondo di previdenza in favore del personale delle dogane istituito con legge 12 luglio 1912 n 812, anche se per lo stesso manca un richiamo esplicito alle norme proprie della contabilita generale dello stato. Tale fondo, infatti, presenta una struttura organizzativa creata ed utilizzata da una amministrazione statale per una piu efficiente ed agile erogazione di un servizio voluto dall'amministrazione medesima ed al quale essa stessa avrebbe potuto provvedere: senza che l'autonomia riconosciuta a questo organismo, spinta fino al conferimento di una distinta personalita (art 1 DPR 4 dicembre 1956 n 1572) possa escludere l'appartenenza sostanziale dell'ente al complesso apparato della amministrazione presso la quale opera, utilizzandone addirittura il personale; mentre la procedura per la liquidazione dell'indennita e modellata su quella relativa all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento dei debiti dello stato. (V 2328/75, mass n 376174; (V 652/74, mass n 368464).*

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)