Sez. L, Sentenza n. 3098 del 08/02/2008 (Rv. 601799 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Contratto collettivo - Interpretazione - Accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis - Attività interpretativa in sede di legittimità - - Ambito applicativo - Clausole contrattuali - "Causa petendi" e "petitum" della domanda attrice - Sussunzione - Ratio - Coordinamento con l'art. 414, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. - Fattispecie relativa a dimissioni per demansionamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
La lettura del disposto dell'art. 420 bis cod. proc. civ., operata alla luce della "ratio" ad esso sottesa, mostra che il presupposto per l'operatività dell'"iter" procedurale regolato dalla suddetta norma del codice di rito - e per la consequenziale pronunzia di un "dictum" giurisprudenziale di forza vincolante superiore a quella delle altre pronunzie emesse in materia giuslavoristica dalla Corte di Cassazione - è la decisione di una singola controversia, caratterizzatesi per la sua tipicità anticipatoria di un contenzioso spesso imponente, sicché l'accertamento pregiudiziale sulla efficacia, validità ed interpretazione del contratto collettivo deve in ogni caso porsi come antecedente logico - giuridico della sentenza del giudice di merito e, poi, della decisione conclusiva dell'intero processo. Ne consegue che, dovendo nel rito del lavoro ogni domanda contenere, ai sensi dell'art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la determinazione dell'oggetto della domanda stessa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda, l'accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis cod. proc. civ., in quanto destinato ad incidere con rilevanza decisoria sull'esito della intrapresa controversia, non può che riguardare le clausole contrattuali sulle quali poggiano la "causa petendi" ed il "petitum" della domanda attrice, non potendo invece investire in via prioritaria ed esclusiva, e senza alcun riferimento alle suddette clausole, disposizioni contrattuali richiamate dal convenuto per eccepire l'infondatezza o la non azionabilità del diritto di controparte. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, in sede interpretativa, aveva ritenuto applicabile l'art. 24 del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende commerciali del 27 maggio 2004 al caso delle dimissioni del dirigente motivate con l'allegazione di un demansionamento disposto in relazione all'art. 2103 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)