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Sez. L, Sentenza n. 19560 del 21/09/2007 (Rv. 600050 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - Accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis - Attività interpretativa in sede di legittimità - Portata - Canoni ermeneutici applicabili - Possibilità di valutazione diversa degli elementi posti dal primo giudice a base dell'interpretazione - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600050-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Nel caso di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 avverso pronunzia resa dal giudice di merito all'esito dell'iter procedurale di cui all'art. 420 bis cod. proc. civ., pur adottando i canoni di ermeneutica negoziale indicati dal codice civile, la Corte di legittimità si muove secondo una metodica diversa da quelle adottate dal giudice di merito, non essendo vincolata dall'opzione ermeneutica adottata da quest'ultimo, pur fondata su motivazione congrua e corretta sul piano logico, potendo la stessa Corte, a seguito di propria ed autonoma scelta, pervenire ad una diversa decisione da quella del primo giudice non solo per quanto attiene alla validità ed efficacia del contratto collettivo, ma anche in relazione alla sua interpretazione, attraverso diversa valutazione degli elementi di fatto già vagliati nel diverso grado di giudizio; il rafforzamento della funzione nomifilattica, cui è volta la modifica normativa del d.lgs. n. 40 del 2006, si fonda, infatti, sulla certezza e stabilità delle statuizioni giurisprudenziali, regime questo incompatibile con la possibilità che possano darsi, di un'identica disposizione contrattuale, interpretazioni corrette ed al tempo stesso tra loro contrastanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)