Sez. U, Sentenza n. 10014 del 23/07/2001 (Rv. 548422 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare - Configurabilità - Condizioni - Comportamento idoneo a ledere la dignità e il decoro professionale - Sufficienza - Comportamento idoneo a integrare illecito civile e o penale - Irrilevanza - Relativo apprezzamento del giudice disciplinare - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)