Sez. 3, Sentenza n. 1554 del 28/04/1999 Cc. (dep. 14/06/1999) Rv. 214002 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - IN GENERE | Prove già valutate in sede di giudizio di merito - Divieto di nuova valutazione - Utilizzazione in sede di revisione solo in caso di dimostrata falsità di esse.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - IN GENERE
Ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)