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Sez. 2, Sentenza n. 2151 del 23/10/2020 Cc. (dep. 19/01/2021) Rv. 280516 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Ritenuta inattendibilità del testimone in altro procedimento - Prova nuova - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280516-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

Il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)