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Sez. L, Sentenza n. 13721 del 22/05/2025 (Rv. 675574-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Lavoro carcerario - Unicità del rapporto - Fasi di sospensione per avvicendamento in base alle risorse disponibili - Stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della NASpI - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675574-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

Il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni), da accertarsi a cura del giudice di merito.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)