Sez. L, Sentenza n. 17484 del 25/06/2024 (Rv. 671593-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Lavoro carcerario - Pretese retributive del lavoratore detenuto - Prescrizione - Decorrenza dalla cessazione della detenzione - Esclusione - Decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro - Natura unitaria del rapporto - Sussistenza - Cessazioni intermedie per i periodi in cui il detenuto è in attesa di "chiamata al lavoro" - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)