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Sez. 2, Sentenza n. 4130 del 25/06/1981 (Rv. 414797 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - ESECUZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA - NULLITA DI NOTIFICA ESEGUITA DA UN UFFICIALE ADDETTO AD ALTRA SEDE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414797-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - ESECUZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA - NULLITA DI NOTIFICA ESEGUITA DA UN UFFICIALE ADDETTO AD ALTRA SEDE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La notifica del ricorso per Cassazione costituisce un atto di Competenza promiscua che interessa sia la capitale, sia il luogo dove e stata emessa la sentenza impugnata, cosi da poter essere legittimamente eseguita, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, dagli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio del giudice che ha emanato la pronuncia, i quali devono valersi del servizio postale quando il destinatario della notifica sia domiciliato fuori della Sede del mandamento in cui ha Sede l'ufficio al quale sono addetti. L'eventuale nullita della notifica del ricorso ad opera di un addetto ad altra Sede puo ritenersi sanata, con effetto retroattivo, quando il resistente si costituisca, dimostrando con cio che l'atto ha conseguito la finalita alla quale era preordinato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)