Sez. 3, Sentenza n. 3166 del 23/03/1991 (Rv. 471424 - 01)
Locazione - Miglioramenti apportati alla cosa locata | Diritto alla indennità - Condizioni - Consenso del locatore alla esecuzione delle opere - Manifestazione del consenso - Forma.
Locazione - Miglioramenti apportati alla cosa locata
Il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore; questo consenso, importando cognizione dell'entità anche economica e della convenienza delle opere, non può essere, però, implicito o desumersi da atti di tolleranza, ma deve risultare da una manifestazione esplicita od inequivoca di volontà, senza la quale deve ritenersi applicabile il principio generale stabilito dal predetto articolo, secondo cui il conduttore non ha diritto alla indennità per i miglioramenti apportati alla cosa senza il consenso del locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)