Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 30/01/2009 (Rv. 606554 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA | Diritto del conduttore all'indennità - Condizioni - Consenso del locatore alla esecuzione delle opere - Necessità - Criteri - Mera consapevolezza o mancata opposizione del locatore - Idoneità - Esclusione.
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA
Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)