diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5379 del 29/09/2000 Cc. (dep. 19/12/2000) Rv. 217613 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Potere del P.G. di provocarla con la requisitoria di inammissibilità del ricorso - Questione di legittimità costituzionale per lesione degli artt. 24 e 111 Costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217613-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al Procuratore Generale di modificare, con la requisitoria di inammissibilità del ricorso, la forma di celebrazione del processo, nonché di escludere la controparte, mentre una pari possibilità non è prevista per il difensore, allorché ricorrente sia la parte pubblica; e ciò perché, da un lato, non è rimessa al P.G. la facoltà di modificare la forma di celebrazione del processo, spettando unicamente alla Corte di cassazione la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perché si proceda con il rito camerale in discorso, con possibilità di fissazione della data per la decisione del ricorso in udienza pubblica, in assenza di quei presupposti, e, dall'altro, il diritto di difesa, che non necessariamente deve esplicarsi con la presenza del difensore all'udienza, è adeguatamente assicurato dalla facoltà di tutte le parti di presentare motivi nuovi e memorie, anche di replica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)