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Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 05/10/1998 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 212287 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Articolo 611 cod. proc pen. - Contrasto con gli artt. 24 e 76 della Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212287-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p., sia perché l'oralità del processo non è imposta in via assoluta ed attiene, peraltro, alla formazione della prova e non alle modalità di esercizio della difesa; sia perché il procedimento camerale dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione non attribuisce alcun privilegio all'accusa, essendo esclusa in esso la presenza non soltanto del difensore, ma anche del P.M.; sia perché il diritto di difesa è adeguatamente assicurato dalla facoltà del difensore di presentare memorie di replica e non necessariamente deve esplicarsi con la presenza della parte all'udienza camerale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 76, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Legge 16/02/1987 num. 81 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)