Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011 (Rv. 617087 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Ricorso (nella specie incidentale condizionato) - Mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata - Nullità - Esclusione - Limiti - Apposizione sull'originale del ricorso della autenticazione della firma della parte conferente la procura e della firma del difensore munito di procura speciale - Attestazione dell'ufficiale giudiziario, nella copia del controricorso, in ordine alla richiesta di notificazione - Elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore - Configurabiltà.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso - nella specie, incidentale condizionato - in quanto la predetta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale, e tra essi è da ritenere compresa l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione, formalità risultante nella copia del controricorso notificata alla ricorrente principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)