Sez. 3 - , Sentenza n. 26102 del 19/12/2016 (Rv. 642339 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica della copia informatica dell’atto formato su supporto analogico – Sottoscrizione dell’atto con firma digitale – Necessità – Esclusione – Deposito del ricorso – Mancata adozione di modalità telematiche – Prova dell’avvenuta notificazione – Modalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come modificata dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (nella specie, art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005). Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 6 com. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 7 com. 4, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 1 lett. C, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater com. 1 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)