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Sez. 4, Sentenza n. 15814 del 05/03/2015 Ud. (dep. 16/04/2015) Rv. 263148 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia - Ritardata valutazione da parte del giudice - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263148-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, qualora la valutazione dell'istanza di rinvio sia effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell'imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che, se il giudice di merito ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrebbe dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)