Sez. 2 - , Sentenza n. 40322 del 31/05/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277926 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Legittimo impedimento dell’imputato riconosciuto dal tribunale – Successivo svolgimento di attività istruttoria - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Limiti di deducibilità ex art. 182 cod. proc. pen. – Conseguenze.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE
L'attività istruttoria (nella specie, ammissione di una perizia) svolta in assenza dell'imputato non comparso per legittimo impedimento, riconosciuto dal tribunale, è affetta da nullità generale a regime intermedio, la cui deducibilità resta preclusa, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., per il fatto che il difensore, presente in udienza, nulla abbia eccepito in merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)