Sez. L, Sentenza n. 337 del 15/01/1981 (Rv. 410786 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI TRATTENERLO IN SERVIZIO - INSUSSISTENZA - DISCONOSCIMENTO CONSEGUENTE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA EX ART 27 COST - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI TRATTENERLO IN SERVIZIO - INSUSSISTENZA - DISCONOSCIMENTO CONSEGUENTE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA EX ART 27 COST - ESCLUSIONE.*
La presunzione di non colpevolezza di cui all'art 27 cost, pur se costituisce un limite all'Esercizio del potere del datore di lavoro di far valere la Mancanza-reato per realizzare l'effetto risolutorio del contratto non e scalfita dal riconoscimento, da parte della autonomia collettiva, dell'inesigibilita in via astratta e generale dell'Obbligo del datore di lavoro di trattenere in servizio il dipendente sottoposto a procedimento penale e dell'inopportunita di paralizzare gli strumenti relativi, offertigli dall'ordinamento per tutto il tempo, notoriamente lungo, occorrente alla definizione del giudizio penale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)