Sez. L, Sentenza n. 5481 del 09/11/1985 (Rv. 442694 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE CHE POSSA INTEGRARE GLI ESTREMI DI UN REATO - PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE CHE POSSA INTEGRARE GLI ESTREMI DI UN REATO - PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, cost. Concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello stato e non può quindi applicarsi, in via analogica od estensiva, all'Esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi di un reato, facoltà che quindi non può ritenersi impedita fino all'esito del giudizio penale. Rimane pertanto riservato al giudice civile, a seguito dell'impugnazione del licenziamento, il controllo ex post in ordine alla sussistenza del fatto addebitato al lavoratore salva - ove venga iniziata l'Azione penale e la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia civile - la necessaria sospensione del processo civile. (V 586/85, mass n 438885; (V 1341/83, mass n 426145; (V 4634/80, mass n 408457; (V 4877/79, mass n 401512; (Conf 337/81, mass n 410786).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 2, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)