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Sez. U, Sentenza n. 12207 del 28/12/1990 (Rv. 470317 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - QUALIFICAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO COME ECONOMICO O NON - CRITERI - ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470317-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - QUALIFICAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO COME ECONOMICO O NON - CRITERI - ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Ai fini della qualificazione di un ente pubblico come economico o non, ha rilievo il fatto che l'ente, a termini di statuto, svolga la sua attività conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite, mentre non sono decisivi né il perseguimento di utilità di carattere generale, che attiene alla sua pubblicità, né la Mancanza di un fine speculativo, inteso come conseguimento e distribuzione di utili. Pertanto, l'ente autonomo fiera del levante - che provvede alle spese con il ricavo dei fitti degli spazi e con i proventi di speciali iniziative e concessioni, nonché con altri cespiti patrimoniali e gestionali, mentre sono meramente eventuali i proventi costituiti da donazioni, legati, oblazioni ed altri contributi - ha natura di ente pubblico economico, sicché il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 1602/89, mass n 462385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)