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Sez. U, Sentenza n. 97 del 04/04/2000 (Rv. 535291 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Appalto di servizi - Rilevanza comunitaria ai fini dell'aggiudicazione - Presupposti - Nozione di "amministrazione aggiudicatrice" - Ente Fiera di Milano - Requisito del carattere "non industriale o commerciale" dei bisogni di interesse generale perseguiti dall'ente - Insussistenza - Fattispecie (conseguenze in punto di giurisdizione).
Stato
decisa il 2000-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535291-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

In relazione alla disciplina in materia di appalti di servizi dettata dalla direttiva comunitaria 92/50 e dal D.Lgs. n. 157 del 1995 di attuazione della medesima, l'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano non costituisce amministrazione aggiudicatrice a norma dell'art. 2 del D.L. n. 157/1995, in quanto, esclusa la sua riconducibilità alla categoria degli enti pubblici non economici - avendo invece, come ente fieristico, natura giuridica di ente pubblico economico, perché, pur perseguendo finalità di interesse generale, senza scopi speculativi e con l'ingerenza della pubblica amministrazione, opera nel settore della produzione o scambio di beni o servizi mediante un'organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi -, non può neanche ritenersi provvisto di tutti gli elementi previsti dall'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50 riguardo alla figura di "organismo di diritto pubblico", poiché difetta il requisito del carattere "non industriale o commerciale" dei bisogni di interesse generale al cui soddisfacimento l'ente opera, alla luce dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria (sentenze della Corte di giustizia 15 gennaio 1998, in causa 44/96, e 10 novembre 1998, in causa 360/96). (Nella specie la S.C., confermando la impugnata decisione del Consiglio di Stato, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'impugnativa da parte di un terzo dell'atto di affidamento di un servizio, precisando che, ove fosse stata configurabile anche sotto il profilo soggettivo la rilevanza comunitaria dell'appalto, per ragioni temporali avrebbe trovato applicazione la disciplina processuale di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 142 del 1992, richiamati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 157 del 1995).

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1992 num. 142 art. 12, Legge 19/02/1992 num. 142 art. 13, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 2, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 1, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)