Sez. 5, Sentenza n. 15935 del 23/10/2003 (Rv. 567625 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | Società di assicurazione - Accantonamenti per riserve matematiche in parte formati da proventi esenti derivanti da investimenti obbligatori in titoli - Natura e funzione - Deducibilità degli accantonamenti in misura proporzionale - Esclusione - Deduzione integrale - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE
Le somme accantonate ex lege dalle società di assicurazione per costituire o integrare le riserve matematiche, utilizzando in parte i premi e in parte gli interessi prodotti dagli investimenti obbligatori in titoli ed esenti dall'imposta sul reddito, non possono essere equiparate ai costi o agli altri oneri concorrenti alla formazione del reddito che, in quanto non esclusivamente afferenti i ricavi imponibili, sono deducibili, ai sensi degli articoli 74, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 75, comma quinto, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nelle proporzioni previste dai corrispondenti articoli 58 d.P.R. n. 597/1973 e 63 d.P.R. n. 917/1986 (cosiddetta pro rata). Tali accantonamenti "sui generis", rispondendo all'esigenza di rinviare agli esercizi successivi, e quindi detrarre dal reddito, i proventi conseguiti anticipatamente e vincolati alla produzione futura dei costi relativi agli indennizzi assicurativi, configurano ricavi sospesi o differiti che, in quanto tali, vanno identificati come componenti negativi del reddito deducibili interamente nei singoli esercizi in cui vengono contabilizzati fino al limite massimo ammesso dalla legge, indipendentemente dalla loro composizione e dal relativo trattamento fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)