Sez. 5, Sentenza n. 9608 del 23/04/2007 (Rv. 597350 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | Società di assicurazione - Accantonamenti per riserve tecniche obbligatorie - Natura - Costi specifici - Deduzione integrale - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, gl'importi accantonati "ex lege" dalle società di assicurazione per costituire o integrare le riserve tecniche obbligatorie sono deducibili non già in misura corrispondente al rapporto indicato dai primi tre commi dell'art. 63 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come previsto dall'art. 75, comma quinto, del medesimo d.P.R., ma nell'intera misura imposta dalle norme che disciplinano il settore assicurativo, ai sensi dell'art. 103, qualunque ne sia la composizione: essi, infatti, non sono annoverabili tra i costi generali, ai quali si riferiscono gli artt. 63 e 75 cit., ma rappresentano costi specifici, essendo imposti in funzione dell'interesse pubblico al corretto esercizio delle imprese assicurative, sulle quali grava l'obbligo sia di accantonare i premi per far fronte alle obbligazioni nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati, sia di investire convenientemente le somme corrispondenti a tali accantonamenti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)