Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17456 del 30/05/2022 (Rv. 665049 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Inammissibilità del ricorso - Obbligo di sollecitare il contraddittorio tra le parti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'unico ricorso proposto per gli originari convenuti in una causa di pagamento di compensi professionali e per il terzo chiamato in garanzia da tali convenuti).
Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)