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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9591 del 30/04/2011 (Rv. 617852 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Questione rilevabile d'ufficio - Omessa indicazione alle parti - Violazione del diritto di difesa - Nullità della sentenza - Condizioni - Questione di natura esclusivamente processuale - Esame d'ufficio da parte del giudice superiore - Sussistenza - Nullità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617852-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

In tema di violazione del principio del contraddittorio, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto ovvero mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato; viceversa, ove la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale ed attenga al corretto mezzo di impugnazione a disposizione della parte - punto che il giudice superiore dovrà preliminarmente e d'ufficio esaminare, a prescindere dall'"iter" processuale seguito anteriormente - tale nullità non è configurabile, perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati. (Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione dichiarata inammissibile dal giudice d'appello sul rilievo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata, "ratione temporis", con il ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)