Sez. 1, Sentenza n. 4651 del 10/08/1979 (Rv. 401190 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO INCIDENTALE - FUNZIONE - ISTANZA - FORMA - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - IDONEITA - FATTISPECIE (VOLONTA DI CONTRASTARE IL DISCONOSCIMENTO DI FIRME APPOSTE SU CAMBIALI; PRODUZIONE DI BUONI DI CONSEGNA RECANTI LA SOTTOSCRIZIONE DEL TRAENTE IDENTICA A QUELLA RISULTANTE APPOSTA SULLE CAMBIALI).*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO INCIDENTALE - FUNZIONE - ISTANZA - FORMA - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - IDONEITA - FATTISPECIE (VOLONTA DI CONTRASTARE IL DISCONOSCIMENTO DI FIRME APPOSTE SU CAMBIALI; PRODUZIONE DI BUONI DI CONSEGNA RECANTI LA SOTTOSCRIZIONE DEL TRAENTE IDENTICA A QUELLA RISULTANTE APPOSTA SULLE CAMBIALI).*
Il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta, a differenza di quello proposto in via principale, ha funzione strumentale, avendo contenuto e finalita istruttorie ed inquadrandosi nell'ambito dell'attivita probatoria delle parti, in quanto non e fine a se stesso, ma e preordinato alla utilizzazione nel processo della prova documentale. Pertanto, per la proposizione in via incidentale dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volonta di chiedere la verificazione e quindi di servirsi del documento disconosciuto in un comportamento concludente, anche senza l'uso di formule sacramentali. (nella specie, in applicazione del suddetto principio, la SC ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato una chiara manifestazione di volonta di contrastare l'avvenuto disconoscimento e di fare accertare l'autenticita delle firme apposte sulle cambiali nella produzione di buoni di consegna recanti la sottoscrizione del traente le cambiali identica a quella risultante sulle cambiali stesse). (V 2508/75, mass n 376420; (V 1928/74, mass n 370155).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)