Sez. 1, Sentenza n. 2508 del 24/06/1975 (Rv. 376420 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - ULTERIORE SCRITTURA SOTTO DETTATURA - ORDINE DEL GIUDICE - LEGITTIMITA - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE - ULTERIORE SCRITTURA SOTTO DETTATURA - ORDINE DEL GIUDICE - LEGITTIMITA - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di verificazione della scrittura privata il giudice deve acquisire ed utilizzare tutti gli opportuni mezzi di prova, senza essere tuttavia vincolato da alcuna graduatoria fra di essi e senza che la consulenza tecnica debba essere considerata come prova esclusiva o primaria dell'autografia. Bene puo il giudice, pertanto, ordinare a colui che abbia disconosciuto la scrittura attribuitagli di scrivere sotto dettatura, ancorche siano state gia acquisite agli Atti scritture di comparazione, senza disporre la consulenza tecnica. (V 1272/73, mass n 363856).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)