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Sez. 1, Sentenza n. 8142 del 21/07/1993 (Rv. 483239 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche | Divergenza tra sede effettiva e quella legale - Previo tentativo di notificazione nella sede legale - Onere - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483239-01

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche

In tema di notificazione a persona giuridica, l'art. 46 capoverso cod. civ. equiparando, di fronte ai terzi, la sede effettiva a quella legale non comporta, quando le stesse siano divergenti, l'onere di un previo tentativo di notificazione nella sede legale prima di provvedervi in quella effettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)