Sez. 2, Sentenza n. 1202 del 06/02/1998 (Rv. 512284 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Nella sede effettiva anziché nella sede legale - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
La disposizione contenuta nell'art. 46 capoverso cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 cod. proc. civ.. Pertanto è valida la notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)