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Sez. 2, Sentenza n. 1202 del 06/02/1998 (Rv. 512284 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Nella sede effettiva anziché nella sede legale - Validità.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512284-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La disposizione contenuta nell'art. 46 capoverso cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 cod. proc. civ.. Pertanto è valida la notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)