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Sez. L, Sentenza n. 210 del 11/01/1984 (Rv. 432470 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - REQUISITI - IDONEITÀ DELL'ATTO AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432470-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - REQUISITI - IDONEITÀ DELL'ATTO AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e, perciò, da un atto scritto (art. 1219 cod. civ.) che manifesti la chiara ed inequivoca volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio credito. L'accertamento dell'idoneità o meno di determinati Atti ad interrompere la prescrizione è riservato - trattandosi di indagine di fatto - al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione. (Conf 528/82, mass n 418239 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)