diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14421 del 21/12/1999 (Rv. 532446 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Combinato disposto degli artt. 360 n. 5 cod.proc.civ. e 384, comma secondo, cod.proc.civ. - Applicazione - Conseguenze - Questione oggetto della verifica devoluta al giudice di legittimità - Identificazione - Statuizione della sentenza impugnata sottratta al giudicato interno perché investita dall'impugnazione - Impugnazione della statuizione relativa alla prescrizione del diritto azionato - Verifica della Corte di cassazione - Oggetto.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532446-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In materia di ricorso per cassazione per vizi di motivazione, dal combinato disposto degli artt. 360 n. 5 cod.proc.civ. (che presuppone che nella sentenza impugnata vi sia un'esatta ricostruzione della fattispecie legale) e 384, comma secondo, cod.proc.civ. (che, nonostante la sua collocazione, ben può essere inteso come una norma diretta ad impedire anche l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione nell'ipotesi in cui una corretta ricostruzione giuridica renda irrilevante una diversa conclusione sul punto indicato dal ricorrente come incongruamente motivato) si desume che, nell'ipotesi considerata, la questione oggetto della verifica devoluta al giudice di legittimità deve essere identificata con la statuizione sottratta al giudicato interno perché investita dall'impugnazione. Ne consegue che qualora tale statuizione sia quella relativa alla prescrizione del diritto azionato, attraverso la contestazione della motivazione relativa ad un atto interruttivo, la Corte di cassazione, in base al principio "iura novit curia" (che può e deve trovare applicazione nell'intero ambito della parte di sentenza non coperta dal giudicato interno) può estendere la sua verifica a tutti i punti in cui è scomponibile la decisione sulla prescrizione a partire dalla configurazione del diritto sul quale avrebbe operato l'effetto estintivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)